Entrano in vigore il 1^ novembre - conclusa la deroga di un anno -, le nuove norme per la commercializzazione dell'olio di oliva (Reg. Ce 1019/02)

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
31 ottobre 2003 15:12
Entrano in vigore il 1^ novembre - conclusa la deroga di un anno -, le nuove norme per la commercializzazione dell'olio di oliva (Reg. Ce 1019/02)

Da domani non si potra' piu' acquistare olio di oliva sfuso dal contadino. Sono gli effetti, perversi, della direttiva comunitaria n.1019/2002, che impone la vendita di olio di oliva in recipienti di 5 litri, chiusi ed etichettati. Si tratta di un regolamento che introduce alcune novità circa la capacità massima dei contenitori, le informazioni sulla categoria dell'olio, la designazione dell'origine e altre indicazioni facoltative, tutte mirate a garantire l'autenticità dell'olio e la qualità e provenienza del prodotto al consumatore.

Insomma non potremmo piu' andare dal nostro amico agricoltore con il nostro bravo recipiente da trenta litri.
"La nuova norma va in circolazione in un'annata olivicola particolare - sottolinea Marco Sitta, direttore Coldiretti Siena -, dove, a causa di gelate e siccità dei mesi scorsi, si avrà in Toscana ed in provincia di Siena, un calo produttivo fra il 70-80 per cento. Il regolamento creerà complicazioni ai produttori che dovranno seguire procedure nuove sulla vendita del prodotto - prosegue Sitta -, ma sicuramente farà più chiarezza verso il consumatore.

Le norme di commercializzazione, infatti, possono garantire sulla provenienza e sulle qualità del prodotto".
Ecco allora quali sono gli obblighi previsti per la vendita di olio extravergine di oliva, in primis, quello sulla capacità massima dei contenitori: 5 litri, con chiusura ermetica che perda la sua integrità al primo utilizzo ed etichettati. Sull'etichetta, quindi, dovrà obbligatoriamente essere riportata la categoria dell'olio, la denominazione di vendita, il quantitativo netto espresso in litri, la ragione sociale e l'indirizzo del produttore oppure del confezionatore.

Inoltre: la sede dello stabilimento di confezionamento o di produzione, il termine "da consumarsi preferibilmente entro il.", le condizioni di conservazione, la raccomandazione "non disperdere nell'ambiente dopo l'uso", il lotto di confezionamento.
Altre regole, poi, però facoltative, sono la designazione dell'origine, <>, l'indicazione dell'acidità, che deve essere accompagnata dall'indice dei perossidi, del tenore in cere e del valore spettro-fotometrico, quindi, l'indicazione spremitura a freddo, solo per le lavorazioni che non superano i 27°.
Da ricordare, infine, che i prodotti confezionati con la vecchia norma (a condizione che sia dimostrabile la loro produzione entro il 31 ottobre 2003), potranno essere sempre commercializzati, fino ad esaurimento.
Effetto della direttiva? "Un aumento dei prezzi -risponde Primo Mastrantoni, segretario Aduc- perche' il contadino dovra' attrezzarsi con macchinari, recipienti e seguire determinate norme igienico-sanitarie (ma non e' piu' igienico il nostro contenitore, pulito a casa?).

Il mercato non e' poi cosi' secondario come si crede, perche' ben due milioni di italiani si riforniscono direttamente dal produttore, per un valore di 400 milioni di euro e di solo olio extravergine ne vengono acquistate 150mila tonnellate. Insomma se si voleva incidere direttamente sulle tasche degli italiani, gia' abbondantemente rapinate dagli aumenti, questo e' stato il modo migliore. A quando una norma che obblighera' i contadini a vendere direttamente i broccoli (si fa per dire) in cassette sigillate ed etichettate? La lobby degli industriali dell'olio ha ancora una volta messo a segno un punto a suo favore, dopo la bufala dell'olio di oliva "italiano" che italiano e' solo al 75%, perche' il restante 25% puo' essere di altra provenienza.

Cosa succedera'? Che i consumatori andranno a comprare l'olio dal proprio contadino, violando la legge, ogni tanto ci sara' una punizione "esemplare", ampiamente riportata dai media, ma sostanzialmente tutto proseguira' come prima".

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